Art. 8.
(Competenza della magistratura del lavoro).

      1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione. Si applicano in ogni caso alle predette controversie le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.